I Tirocini formativi sono misure formative di politica attiva,
finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il
tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di
competenze professionali e l’inserimento e il reinserimento lavorativo. I tirocini consistono in periodi
di orientamento al lavoro e di formazione in situazioni che non si configurano
come rapporti di lavoro.
Legge regionale n. 1 del 4/3/2019 - La nuova normativa sui tirocini interviene modificando la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed entrerà in vigore dal 1° luglio 2019.
Elementi principali di novità
• Autorizzazione preventiva
della Regione all’avvio del
tirocinio tramite i sistemi informativi. Per l’attivazione saranno quindi necessari almeno 15-18 giorni.
• Impianto sanzionatorio
strutturato a partire dagli ambiti di responsabilità di soggetto promotore e
soggetto ospitante
Caratteristiche dei soggetti
I tirocinanti
• Non esistono più le tipologie a, b, c
• Il requisito fondamentale: assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione
• Non possono beneficiare
di tirocini i professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni
regolamentate per attività tipiche, ovvero riservate alla professione
• Resta la tipologia “Tirocinio finalizzato
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone
e alla riabilitazione” che ha variazioni rispetto a durata e ripetibilità del tirocinio
Gli ospitanti
• Il numero massimo di
tirocini che possono essere ospitati contemporaneamente dipende dal numero di dipendenti
a tempo indeterminato e/o determinato (che abbiano contratto di durata
superiore a quella del tirocinio):
₋ 0-5: 1 tirocinante
₋ 6- 20: 2 tirocinanti
₋ > 20: n. pari al 10%
dei dipendenti
• Premialità: si può ospitare un ulteriore
tirocinio per ogni proprio tirocinante assunto, fino a 4
Caratteristiche del tirocinio
Durata
• Massima:
₋ 6 mesi
₋ 12 mesi: se il
beneficiario è: persona
svantaggiata ai sensi della legge n. 381 del 1991; richiedente / titolare di
asilo e protezione internazionale o umanitaria / titolare di status di rifugiato
e di protezione sussidiaria; vittima di violenza e di grave sfruttamento da
parte delle organizzazioni criminali / titolare di permesso di soggiorno
rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale vittima di tratta ai
sensi del d.lgs. 4 marzo 2014, n.24;
₋ 24 mesi: persona con "disabilità l.68” e se il tirocinio è di tipo “inclusione sociale”
• Minima:
₋ 2 mesi oppure 1 mese in
caso di attività stagionale
Indennità
• L’obbligo di erogazione è in capo all’ospitante per almeno 450€ mensili
• Per i lavoratori
sospesi (cassa integrazione): l’erogazione dell’indennità in presenza
di ammortizzatori è possibile
solo fino al raggiungimento dell’importo minimo di indennità
• Per i Disoccupati: è possibile cumulare
NASPI e indennità
• Calcolo indennità mensile sulla base
delle presenze (l’intero importo
è erogato a fronte del
70% delle presenze mensili previste nel progetto)
Controlli
I controlli
finalizzati all’autorizzazione
saranno effettuati sul 100% dei tirocini attraverso la piattaforma della
Regione. Controlli di II livello sul 5% dei tirocini su condizioni
autodichiarate dai soggetti in progetto e convenzione
Impianto sanzionatorio azienda ospitante
Divieto di
attivazione nuovi tirocini per:
• 3 anni in caso di:
avvio del tirocinio senza autorizzazione, mancata assicurazione del
tirocinante, riqualificazione del tirocinio da parte di ITL, attivazione del
tirocinio con promotore non legittimo, tirocinio con persona che abbia avuto in
precedenza un rapporto di lavoro presso l’ospitante.
• 12 mesi (4 mesi se
sanate) in caso di: mancata individuazione del tutore, violazione dei limiti di
durata massima e minima, mancato rispetto delle quote di contingentamento.
Interdizione
raddoppiata per seconda violazione, interdizione perenne per terza violazione.
In nessun
caso al tirocinante, a fronte delle violazioni è imposto di restituire quanto percepito come indennità di partecipazione con
finanziamento pubblico; la Regione in tale ipotesi si rivale sul datore
ospitante.
Referente per l'attività:
Stefania Casalini - stefania.casalini@centoform.it
Francesca Tumiati - francesca.tumiati@centoform.it